Per svolgere la loro attività professionale i carrellisti devono possedere conoscenze e competenze
specifiche. Il personale va perciò scelto e formato con particolare cura. La responsabilità di selezionare e fare formare i carrellisti spetta al datore di lavoro.
Selezione
I carrellisti devono soddisfare i seguenti requisiti:
- età minima: 18 anni
Nota: per i giovani con più di 16 anni è possibile ottenere una deroga nel quadro della formazione di base professionale (ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori: art. 4
cpv. 4, OLL 5). - idoneità fisica (buona vista e buon udito, reattività e agilità fisica)
- comprensione di problematiche tecniche e fisiche
- affidabilità, senso di responsabilità, prudenza
- sufficienti capacità di leggere e comprendere la lingua del corso
In presenza di segni o sintomi di possibili malattie è raccomandabile visita consultare uno specialista (medico del lavoro, medico di famiglia).
Formazione
Secondo l'art. 6 dell’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) i carrellisti devono essere informati sui pericoli cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e istruiti sui provvedimenti per prevenirli.
Le informazioni e le istruzioni devono essere fornite al momento dell’entrata in servizio e ogniqualvolta subentri una modifica sostanziale delle condizioni di lavoro; all’occorrenza vanno ripetute.
L’andamento infortunistico nelle aziende mostra chiaramente che la guida di un carrello elevatore è un’attività che comporta pericoli particolari (art. 8 OPI).
Con sentenza U203 pronunciata il 29 giugno 1994, il Tribunale federale delle assicurazioni(TFA) ha precisato i requisiti per la formazione dei carrellisti.
Per utilizzare i carrelli elevatori è necessario che gli operatori abbiano non soltanto ricevuto un’adeguata formazione, ma anche sostenuto un esame idoneo alla categoria corrispondente che si desidera ottenere.
Patente di carrellista conseguita all'estero
Le persone con patente di carrellista conseguita all'estero possono essere impiegate in qualità di carrellisti soltanto se superano un esame per dimostrare di possedere le conoscenze per guidare un carrello in sicurezza. Tuttavia, l’esperienza mostra che generalmente occorre una formazione supplementare.
La formazione supplementare e l’esame si possono effettuare in una scuola per carrellisti riconosciuta dalla Suva. La formazione può anche essere dispensata da un istruttore qualificato nell’azienda stessa.
Istruzione complementare in azienda
La formazione dei carrellisti dispensata nelle scuole riconosciute dalla Suva corrisponde alla formazione di base e va completata tenendo conto dei rischi specifici ai quali si è esposti in azienda:
• Per utilizzare i carrelli elevatori in azienda occorre prima fare una individuazione dei pericoli. I carrellisti devono essere informati sui pericoli rilevati e istruiti riguardo ai provvedimenti per prevenirli.
• Se i carrelli elevatori impiegati in azienda sono molto diversi da quelli utilizzati durante la formazione in termini di guida e uso, occorre prevedere un’istruzione specifica. L’istruzione deve essere conforme alle indicazioni del costruttore e deve attenersi alle indicazioni contenute nel manuale d'uso del rispettivo carrello elevatore.
• L'istruzione in azienda va ripetuta a intervalli regolari.
L’istruzione deve essere dispensata da una persona competente e qualificata e va documentata per iscritto in azienda.
Controlli
I superiori devono imporre e verificare il rispetto delle regole di sicurezza da parte dei carrellisti.
• L’osservazione e il dialogo costante permettono di identificare errori e di migliorare le condizioni per l'impiego in sicurezza dei carrelli elevatori.
• Il superiore riprende e corregge le eventuali inadempienze alle regole di sicurezza (per es. non allacciare la cintura di sicurezza).