Regolamento per i carrelli elevatori messi in circolazione dal 1° gennaio 1997 al 29 dicembre 2009

A causa dell'elevato rischio di ribaltamento, dal 1° gennaio 1996 in Europa e dal 1° gennaio 1997 in Svizzera è diventato obbligatorio dotare di un sistema di ritenuta del conducente i carrelli elevatori con forche a sbalzo e quelli a forche laterali fino a 10 tonnellate di portata [1].

I costruttori devono fare in modo che i loro mezzi soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute espressi nella Direttiva europea 2006/42/CE . Secondo il punto 3.2.2 di questa direttiva, i carrelli elevatori devono essere muniti di cinture di sicurezza o di un dispositivo equivalente. La direttiva europea relativa alle macchine è stata recepita dalla legislazione svizzera il 1° gennaio 1997 con la legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici LSIT (sostituita il 1° luglio 2010 dalla Legge federale sulla sicurezza dei prodotti).
Questi casi sono legati alla forma di determinati modelli di carrelli elevatori.
Infatti, affinché siano maneggevoli e possano raggiungere ogni punto del magazzino, sono fabbricati in modo stretto e alto e questo li rende più inclini al ribaltamento.

Ai sensi di questa legge, i carrelli elevatori messi in circolazione dopo il 1° gennaio 1997 devono essere equipaggiati dal costruttore o da chi li mette in commercio di un sistema di ritenuta del conducente. Qualora ne siano sprovvisti, il responsabile della messa in commercio è tenuto ad adeguarli di conseguenza.

[1] L'obbligo concerne i carrelli elevatori con forche a sbalzo (vedi ISO 5053, punto 3.1.3.1.1), i carrelli fuoristrada con sollevatore (vedi ISO 5053, punto 3.1.3.1.8) e i carrelli a presa unilaterale (vedi ISO 5053, punto 3.1.3.1.7) con portata fino a 10 000 kg.

Regolamento per i carrelli elevatori messi in circolazione dal 1° gennaio 1997 al 29 dicembre 2009

Carrelli elevatori messi in circolazione dopo il 29 dicembre 2009 Possono essere messi in circolazione solo i mezzi nuovi (ad es. carrelli elevatori a forche) che soddisfano i requisiti dell'Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, RS 819.14 ) o la Direttiva 2006/42/CE (direttiva europea relativa alle macchine). Il fabbricante deve garantire che la macchina soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati all'allegato I della Direttiva europea relativa alle macchine. Ai sensi dell'allegato I, punto 3.2.2, i sedili dei carrelli elevatori devono essere progettati o muniti di un sistema di ritenuta (cinture di sicurezza o dispositivo equivalente) in modo tale che il conducente non sia sbalzato al di fuori del mezzo in caso di ribaltamento.

Se vengono messi in circolazione carrelli elevatori che non soddisfano i requisiti dell'Ordinanza sulle macchine, il responsabile della messa in commercio deve mettere in conto una procedura di sorveglianza del mercato (a pagamento) con divieto di vendita finale.

In caso di acquisto, leasing o noleggio, si raccomanda alle aziende di verificare la conformità dei carrelli elevatori subito dopo la consegna (vedi anche opuscolo Attrezzature di lavoro: la sicurezza parte dall'acquisto) e di segnalare per iscritto eventuali carenze o difetti al responsabile della messa in commercio

Per ulteriori info contattateci allo +41 76 679 30 11